Trattamento giuridico ed economico Dirigenza penitenziaria. Richiesta chiarimenti ed uniformità applicazione norme.


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Trattamento giuridico  ed  economico  Dirigenza penitenziaria. Richiesta chiarimenti ed uniformità applicazione norme.

Trattamento giuridico ed economico Dirigenza penitenziaria. Richiesta chiarimenti ed uniformità applicazione norme.

Pres. Giovanni RUSSO
Capo Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
R  O  M  A

Egregio Pres. Russo,
facendo seguito ad alcuni aspetti che Le abbiano rappresentato nella riunione del 27 gennaio u.s.  siamo a precisare che con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017,  relativo al riordino delle forze di polizia, venne previsto, all’articolo 48, comma 2, che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria “fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente”.
Fatta questa premessa appare chiaro che la norma impone  di delineare lo status del personale della dirigenza penitenziaria, secondo quanto previsto dagli istituti giuridici ed economici applicabili - a legislazione vigente -  al personale della Polizia di Stato.
Risulterà chiaro anche alla S.V. che in tal modo il legislatore, con  tale disposizione, ha ricondotto, nel quadro normativo di riferimento, la precedente disciplina di equiparazione di cui all’art. 40 della legge n. 395/1990.
Nonostante quanto di cui sopra ai dirigenti penitenziari continuano ad essere applicati altri istituti, quali ad esempio  l’obbligo di far rilevare la loro presenza all'ingresso e all'uscita dalla sede di lavoro  oltre che alla necessità di essere autorizzati allo svolgimento dello straordinario (peraltro concesso in misura assolutamente risibile).
Anche tale questione appare applicata in spregio della normativa,  vista la differente disciplina applicata sul medesimo argomento alla Polizia di Stato. Infatti è proprio il Ministero dell’Interno  che  con  la  lettera circolare   n. 557/910/S.M./2.100A  emanata il  22  dicembre 2017 ( avente ad oggetto “Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato” )  a  firma  del  Capo della Polizia,  statuisce che  il dirigente stesso  “certifica con autodichiarazione l’orario di lavoro e l’effettuazione delle ore di lavoro straordinario prestato”.

Quanto affermiamo, sul differente indirizzo politico amministrativo che è sovente arrivato dal DAP, accade non considerando appunto le funzioni che  non possono avere  un orario predeterminato, atteso che il dirigente/direttore è chiamato alle sue responsabilità anche al di fuori dell’orario ordinario di lavoro.
Ed è proprio la peculiarità dell’attività svolta dalla dirigenza penitenziaria ad aver  suggerito al  legislatore, in assenza del contratto, di equiparare la disciplina giuridica ed economica di detti dirigenti  a quella della Polizia di Stato.
In conclusione, tenuto conto di quanto fin qui affermato questa Segreteria Nazionale chiede alla S.V. di voler prevedere l’emanazione di una lettera circolare esplicativa, tesa ad uniformare i comportamenti diffusamente diversi tra territori, applicando coerentemente la disciplina di lavoro prevista ed applicata alla Polizia di Stato e riconducendo nel corretto alveo normativo questioni che possono portare alla giusta valorizzazione del personale che – giova ricordarlo - assolve alle delicatissime funzioni della dirigenza penitenziaria.
Anche una lettera circolare, emanata circa 3 anni prima, non ha colmato le lacune che discendono dall'assenza del 1° Contratto Nazionale ed è per questo che serve inoltre chiarire in questa fase l'applicazione di istituti contrattuali quale la Reperibilità ed un riconoscimento economico anche in occasione di presenze in servizio in giorni festivi e/o superfestivi,
Ma l'aspetto più importante rimane quello dell'ordinamento delle carriere;  la quasi totalità dei dirigenti ha un'anzianità di servizio nella qualifica di circa 25 anni, un aspetto che in base alla stessa legge che istituiva la dirigenza penitenziaria porta ad un trattamento economico pari a quello da "dirigente superiore" pur non essendo tale qualifica prevista. Risolvere pertanto questa lacuna normativa ordinamentale - oltre ad evitare anche eventuali problemi nei rapporti interni all'Amministrazione - realizzerebbe una dinamica previsionale utile nella riorganizzazione del sistema di classificazione degli Uffici, degli incarichi e dei posti di funzione.
Disponibili ad ulteriori approfondimenti si confida in un Suo celere interessamento.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Massimo  VESPIA

 

 

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