2020 11 05Cari Amici,
l’art. 64 comma 4 del DPR 335/90 prevede che il personale del Corpo Nazionale, con almeno 22 o 28 anni
di effettivo servizio nel Corpo, riceva una maggiorazione dell’indennità di rischio, istituita nel citato
C.C.N.L.
Il Dipartimento Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico e Difesa Civile, con la circolare n. 32613 del 3
novembre 2020 ha esplicitato il contenuto dell’articolo 20 della D.Lvo n.120/2020 che prevede il
riassorbimento della maggiorazione in oggetto.
L’Amministrazione e il Governo in modo unilaterale, attraverso la ripartizione dei 165 milioni, (beneficio
economico ottenuto anche grazie alla nostra pressante attività sindacale e del personale tutto), ha ritenuto
di effettuare il riassorbimento della maggiorazione dell’indennità di rischio in questione. Infatti, dal 1
gennaio 2021 tutto il personale che si trova nella posizione di anzianità prevista per beneficiare della
maggiorazione dell’indennità di rischio 22 e 28 anni, vedrà cancellata questa voce dalla busta paga.
Ricordiamo, pur non essendo necessario, come abbiamo duramente contestato la procedura utilizzata
dall’Amministrazione e la mancanza di contrattazione sulla distribuzione dei 165 milioni, ottenuti con le
nostre lotte sindacali per l’armonizzazione retributiva dei Vigili del Fuoco con le altre Forze dell’Ordine, e
per questi motivi continueremo a mettere in campo tutte le iniziative sindacali, al fine di ripristinare tale
maggiorazione.
Distinti saluti

Il Segretario Generale
( Massimo VESPIA)