Come noto lo scorso 1° marzo si è svolta presso il DAP la prevista “Consultazione” delle OO.SS. per il Personale dell’Area Negoziale della Dirigenza del Corpo di Polizia penitenziaria. In discussione c’era una bozza di PCD per i criteri utili al conferimento degli incarichi ai dirigenti del Corpo.
Abbiamo portato in quel contesto le osservazioni necessarie a far chiarire meglio quali fossero le regole che l’Amministrazione intendeva utilizzare e serve dire che – di fatto – nel testo del Provvedimento definitivo che il Capo del Corpo ha emanato, ci sono elementi di chiarezza che porteranno intanto ad un necessario risultato che è quello di assegnare ad ogni donna e/o uomo della dirigenza della Polizia penitenziaria un incarico, che abbia definito un inizio ed un termine dello stesso, che offra elementi di conoscenza sulle scelte che l’Amministrazione adotta in queste decisioni.
Dal testo – che alleghiamo – emerge come il Provvedimento tende ad assicurare anche un criterio di rotazione negli incarichi, indistintamente tra Sedi intramoenia ed extramoenia, tra incarichi operativi e non, ma soprattutto palesando che eventuali scelte autonomamente decise dai due Dipartimenti, per incarichi temporanei su motivazioni d’urgenza e/o nell’impossibilità di procedere in via definitiva alla copertura di certe Sedi, darà luogo al riconoscimento del trattamento economico per “trasferimento d’ufficio”. L’Amministrazione al momento in cui dovesse adottare tale scelta indicherà anche un inizio ed una fine dell’incarico temporaneo.
Un ulteriore chiarimento serve invece farlo  per l’art. 2 che regola la durata degli incarichi, che nel PCD viene indicato possano durare per un periodo di tempo tra un minimo di 3 anni ed un massimo di 5 anni. C’è in questo caso da tener conto che la norma primaria sulla materia indica che nel caso di incarico per Comandante d’Istituto e/o di NTP è possibile che l’incarico in questione sia rinnovabile per una sola volta allo stesso dirigente del Corpo, mentre per gli altri incarichi  ( non prevedendo la norma primaria né rinnovi e né impedimento ai rinnovi ) l’Amministrazione dovrà al termine di ogni singolo incarico esprimersi formalmente sulla scelta che intenderà adottare al riguardo, comunicando sempre a Tutti gli interessati i posti vacanti che intende coprire.  Al successivo art. 3 del PCD viene anche introdotta la previsione di un colloquio con i dirigenti che manifestano disponibilità a ricoprire un incarico, un colloquio che non assegna punteggi selettivi di nessuna natura ma che offre reciprocamente l’opportunità, all’Amministrazione ed al dirigente interessato, di conoscere meglio peculiarità e bisogni.
Come ribadito anche nella fase di consultazione intendiamo questo specifico PCD come un  primo passo che – per la propria natura giuridica – offre la possibilità di essere rivisitato dall’Amministrazione se mostrasse l’esigenza di meglio rispondere agli obiettivi ed alle attese di trasparenza che il Personale dirigente richiede su tale delicata materia.   
Cordiali saluti.                                                                     

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)