Negli ultimi tempi sono frequenti le richieste di chiarimento che Colleghi e Colleghe rivolgono al Sindacato, al fine di comprendere come la normativa vigente abbia disciplinato il pagamento del TFS.  La tempistica varia a seconda delle cause che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Attualmente la norma prevede il pagamento del TFS entro 105 giorni solo nel caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (in tal caso il pagamento viene erogato ai legittimi eredi).
Anche  l’INPS – riguardo alla frequenti richieste d’informazioni - ha riassunto con un comunicato stampa lo scorso 26 agosto 2022, quale sia la disciplina per i tempi di erogazione del Trattamento di Fine Servizio. Nel dettaglio:  
    a) nel caso di cessazione del rapporto di lavoro,  per  raggiunti  limiti di  età  o di servizio, il pagamento viene effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio;
    b) in tutti gli  altri casi di cessazione del rapporto  di lavoro,   ad esempio per  dimissioni e il  licenziamento, in base a quanto previsto dalla normativa, il pagamento della prestazione TFS sarà effettuato non prima di 24 mesi.

Sulla base di queste modalità tempistiche, l’erogazione di quanto nel diritto  può quindi avvenire:
    • in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
    • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
    • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro.

 

In caso di pagamento rateale, la 2^ e la 3^ rata saranno pagate al dipendente  – rispettivamente -  dopo 12  mesi  e  dopo  24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.
Ai  termini di pagamento previsti sulla  base delle differenti cause di cessazione dal servizio, la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori. In detto periodo non maturano interessi di   mora,  perché  l’elaborazione e  la liquidazione  del  T.F.S.  dipende  anche  dalla  celerità  di trasmissione dei dati giuridici ed economici - utili all’elaborazione della prestazione -  da parte degli Enti ex datori di lavoro. Quindi sono nel caso il ritardo dei pagamenti si protragga ulteriormente la Persona può pretendere un riconoscimenti degli interessi di mora.
Auspichiamo che di tali informazioni sia data notizia diffusamente nei luoghi di lavoro, affinché  Colleghi e Colleghe possano rimanere aggiornati sulla questione.
Cordiali saluti.  

                                                                                     Il Segretario Generale
                                                                                           Massimo VESPIA