Carissimi,
nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare false informazioni, veicolate da i soliti denigratori professionisti, che senza nessuna capacità di tutelare i colleghi si sono prodigati ad allarmare i Colleghi e le Colleghe riguardo ad imminenti modifiche delle pensioni. La FNS CISL aveva già diffusa la direttiva con la quale l’INPS ha chiarito che per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici  e - qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età -  quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Ad ogni buon fine di seguito riportiamo alcuni essenziali passaggi della Circolare Inps del 18 febbraio 2022:
Omissis…..    punto 3 - Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
    Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Al riguardo, si specificano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2023/2024.

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)
    A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022. Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.


3.2  Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)

    A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
    1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;

    2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;

    3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.

    Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

    Invitiamo pertanto ad informare Colleghi e Colleghe di quanto correttamente sia ad oggi la situazione, a partire dal distinguere tra chi mette impegno nelle loro tutele e chi pensa ad altro.
 
    Cordiali saluti.  

Il Segretario Generale
Massimo VESPIA