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Procedure contrattuali – ANQ CFS.

In diverse occasioni la Segreteria Nazionale è dovuta intervenire presso l’URS del CFS in merito a questioni legate all’applicazione dell’ANQ del CFS, in particolare rispetto alla definizione degli accordi relativi alle turnazioni e agli orari di lavoro. All’uopo si fa presente che l'art.4, comma 6 dell'ANQ, stabilisce che “ Qualora si verifichi l’impossibilità di raggiungere gli Accordi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della trattativa, gli incontri proseguiranno presso l’Ufficio Relazioni Sindacali che li presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata e delle rappresentanze nazionali delle OO.SS. In tale consesso gli Accordi sono efficaci quando vengono sottoscritti, per la parte pubblica dal Capo del Corpo o da un suo delegato, e, per la parte sindacale, dalle OO.SS.

A tale riguardo, ci risulta che in molti casi non sono state avviate le procedure di che trattasi ed in altri, pur essendo avviate le stesse, non sono ancora state concluse, facendo scattare così la procedura relativa al superamento dei 45 gg. In taluni casi invece, le trattative sono state chiuse con accordi dopo i 45 giorni previsti. Per quest’ultima fattispecie, alcune OO.SS. che non hanno condiviso l’accordo e quindi non avendolo sottoscritto, hanno inteso far applicare la norma alla lettera e richiesto di spostare la discussione presso l’URS per cercare di ottenere in quel contesto qualche cambiamento in loro favore o l’annullamento dell’Accordo stesso.

 

Pertanto è importante che le Segreterie in indirizzo si attivino affinché le procedure di cui trattasi proseguano con celerità e verifichino, informandone dettagliatamente la scrivente segreteria, se sono state avviate contrattazioni, se sono ancora in corso e se si sono concluse quando e se nei termini dei 45 giorni di cui sopra.

 

Si precisa che la fattispecie contrattuale di cui sopra, pur non essendo materia oggetto di definizione in sede di Commissione Nazionale di Garanzia di cui all’Art. 2 comma 7 dell’ANQ, dovrà essere chiarita e applicata per quelle situazioni in cui si perviene ad un accordo maggioritario dopo i 45 gg. per ratificare quello che di fatto, anche se in ritardo, è stato sottoscritto a livello periferico

 

Rimanendo in attesa delle Vostre note di riscontro Vi porgo cordiali saluti

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Pompeo Mannone

 

 

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